Restrizioni piombo nel Reach, chiarimenti ministeriali sulla "zona umida"

Restrizioni piombo nel Reach, chiarimenti ministeriali sulla "zona umida"

di: Vincenzo Morena
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo è stata pubblicata la Circolare 9 febbraio 2023, n. 72 con la quale il Ministero dell'Ambiente fornisce indicazioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 2021/57 relativo all'utilizzo del piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.

Il regolamento 57 cit., già in vigore e applicabile sul territorio dell'Unione a partire dal 15 febbraio 2023 (si veda news di Ars del 4/2/21), integra la voce "63" relativa al piombo di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 ("Reach"), rispondendo alle preoccupazioni sui rischi che l'utilizzo di piombo nelle munizioni per le attività di tiro in zone umide comporta per gli uccelli acquatici, che ingeriscono le munizioni al piombo sparate, con conseguenti effetti tossicologici, anche letali.

Secondo il Dicastero, la definizione di "zona umida" fornita con la modifica all'allegato XVII non è sufficientemente chiara e precisa, sì da garantire una piena e certa applicazione della disposizione, e necessita - pertanto - di alcune specificazioni:

- "zona umida" è la «zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilità morfologica, natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici. Nelle zone umide così individuate il legislatore comunitario ha sancito il divieto, anche solo temporaneo, dell'uso del piombo»;

- sono escluse dalla nozione di "zona umida" «tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell'acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza, da individuarsi nel rispetto del principio di proporzionalità»;

- l'accertamento della violazione del divieto deve essere compiuto tenendo conto di tutte le informazioni e circostanze necessarie ad attestare l'effettivo e concreto pericolo attuale della diffusione nell'ambiente di piombo; il soggetto trovato in o intorno a zone umide che porti con sè pallini di piombo durante la battuta di caccia potrà dimostrare che intendeva effettivamente sparare altrove, essendo solo in transito nella suddetta zona umida».

La circolare chiarisce, inoltre, che «è esclusa dal campo di applicazione del regolamento n. 2021/57 l'attività di tiro sportivo a prescindere dall'arma utilizzata, in considerazione del fatto che presso le strutture di tiro a segno vige l'obbligo di raccolta del piombo secondo la normativa vigente».